Sentenza n°23012 del 07.06.2001

In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. Ne consegue che, qualora venga consentito l'uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra, il preside è responsabile della violazione della contravvenzione di cui all'art.314 del D.P.R. n°547/1955 (inosservanza delle prescrizioni inerenti macchine ed apparecchi elettrici).

Sentenza n°33760 del 03.09.2007

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro in occasione dello svolgimento di attività didattiche, l'individuazione della figura del docente quale soggetto responsabile per le violazioni antinfortunistiche obbliga il giudice ad accertare se sia ravvisabile in capo allo stesso un dovere di vigilanza generale derivantegli da un valido atto di delega conferita dal dirigente dell'istituto scolastico ovvero se tale dovere grava sul docente quale "preposto" in ragione delle attribuzioni e competenze demandategli per particolari attività.

Sentenza n°22843 del 12.06.2007

Sussiste continuità normativa tra gli artt. 40, 328 e 389 co.1 lett. c) del D.P.R. n°547/1955 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione ed il D.P.R. n°462/2001.

Ordinanza n°246 del 09.01.2003

In assenza della prova evidente dell’esistenza di autonomia del dirigente, permane in capo al rappresentante legale dell'ente territoriale il generale obbligo di vigilare sulla concreta osservanza delle misure antinfortunistiche degli impianti elettrici degli immobili.