La Legge n°136 del 13 agosto 2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°196 del 23 agosto 2010, prevede che la tessera di riconoscimento prescritta per il personale occupato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto dovrà essere integrata con nuove informazioni.
Il c.d. “Testo Unico” stabilisce che ogni lavoratore in regime di appalto o subappalto deve essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia con l'indicazione delle generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Anche i lavoratori autonomi, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, sono tenuti a dotarsi di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
Con l’entrata in vigore della L. n°136/2010, ovvero a partire dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento, oltre alle informazioni suddette, dovrà contenere anche la data di assunzione, e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la tessera da essi predisposta dovrà contenere anche l'indicazione del committente.
Si ricorda che il D.Lgs. n°81/2008 prevede:

  • per i datori di lavoro e i dirigenti che non forniscono al personale la tessera di riconoscimento, ai sensi dell’art.55 co.5 lett.i), incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore;
  • per i lavoratori che non espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera, ai sensi dell’art.55 co.1 lett.b), la sanzione va da 50,00 a 300,00 euro.

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Art.5 Legge 13 agosto 2010 n°136

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